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Ordinanza — n. 3699/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of rejected appeal grounds and failure to prove particular minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3699/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe De Vita's appeal inadmissible, ordering him to pay a fine and procedural costs. De Vita challenged a second-instance conviction for disposing of hazardous waste, arguing the packaging was no longer hazardous after cleaning and claiming the offense lacked particular minority. The court rejected the first ground as it merely repeated arguments already dismissed in the appeal, while the second ground failed because the lower court correctly found the public health risk precluded the statutory exemption.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The cassation appeal is inadmissible if it reiterates grounds rejected in the appeal without critical engagement, and the particular minority of the offense requires cumulative proof of all statutory elements, which is precluded by the negative assessment of any single requisite.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetition of rejected grounds particular minority of offense hazardous waste disposal procedural costs sanction sostanze pericolose smaltimento dei rifiuti inquinamento degli alimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod.
d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116
La Corte ha, inoltre, ricordato che, dal 10 gennaio 2023, è divenuta obbligatoria l'etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
d. Igs. 152/2006, art. 256 co. 1 lett. b
art. 131-bis cod. pen
Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep.
Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009
Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018
274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024
individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA GIUSEPPE nato a SOLOFRA il 22/02/1953 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giuseppe De Vita ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di arresto, per il reato di cui all'art. 256 co. 1 lett. b del d. Igs. 152/2006, per aver, in qualità di amministratore unico della società "Deviconcia di De Vita Giuseppe & C. s.n.c.", smaltito rifiuti pericolosi.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla qualifica di rifiuti pericolosi attribuita agli imballaggi smaltiti, ripuliti e bonificati dallo stesso De Vita e quindi non più classificabili come rifiuti pericolosi, e vizio di motivazione per travisamento delle prove acquisite, in particolare con riferimento alle dichiarazioni testimoniali del dipendente dell'azienda, il sig. Petrone. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Il primo motivo è inammissibile. Si osserva che "è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione". (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, ROVINELLI Rv. 27697001).

Peraltro, è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623;

Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215) Ad ogni modo, nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose non possono essere riutilizzati se non dopo una completa bonifica e decontaminazione effettuata secondo procedure riconosciute, in modo da garantire l'assenza di residui tossici e il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la salute e l'ambiente. Solo in tali circostanze, e previa chiara identificazione per evitare confusione con contenitori non contaminati, il riutilizzo è consentito.

Diversamente, essi devono essere gestiti come rifiuti pericolosi e smaltiti secondo la normativa vigente. La Corte ha, inoltre, ricordato che, dal 10 gennaio 2023, è divenuta obbligatoria l'etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Orbene, nel periodo oggetto di contestazione, è stato accertato che l'azienda non ha gestito gli imballaggi secondo le procedure prescritte. Pertanto, non ricorrono i presupposti per escluderne la qualificazione come rifiuti pericolosi.Anche il secondo motivo è inammissibile.

Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223). Nel caso di specie il giudice a quo ha escluso la sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Costituiscono, infatti, elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto l'entità del pericolo arrecato alla salute pubblica derivante dalla irregolare gestione di rifiuti pericolosi (imballaggi contaminati). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento • consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 I