Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to submit expert opinion and late procedural objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible for two primary procedural failures. The first ground was the failure to submit the required expert opinion from the Superintendency within the statutory three-month deadline, which is mandatory for regularization requests involving landscape protection zones. The second ground was the late introduction of a proportionality argument regarding the family's housing needs, which was not raised in the initial request for revocation or suspension. Consequently, the Court ruled that these defects precluded the appeal from reaching the merits, resulting in a dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 655 c.p.p.; Art. 8 CEDU: Appeals are inadmissible if the appellant fails to submit mandatory expert opinions within the prescribed term or raises substantive objections for the first time in the cassation stage without prior contestation in the summary proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIBERTO GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/09/1952 avverso l'ordinanza del 14/03/2025 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Giuseppe Di Liberto ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palermo, con la quale è stata rigettata l'istanza di annullamento dell'ingiunzione di demolizione, in relazione alla sentenza emessa dal Pretore, con la quale lo stesso Giudice ha condannato l'imputato alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, per il reato di cui all'art. 20 lett. b della L. 28. 02, 1984 n.
47. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione del manufatto, sussistendo i presupposti per la regolarizzazione del manufatto mediante concessione edilizia in sanatoria. Con il secondo lamenta violazione di legge in ordine all'art. 655 cod. proc. pen. e art. 8 CEDU per il mancato rispetto del principio di proporzionalità tra l'abuso edilizio e gli esigenze abitative del nucleo familiare del ricorrente. Il primo motivo è inammissibile.
Il giudice ha dato atto che il ricorrente non ha trasmesso entro il termine di tre mesi dalla richiesta di integrazione documentale, il parere della Sovrintendenza, trattandosi di immobile che ricade all'interno della perimetrazione di un vincolo paesaggistico. Pertanto, correttamente, trattandosi di immobile abusivo che ricade all'interno della perimetrazione del vincolo paesaggistico, non potendo prevedere una definizione positiva della procedura di regolarizzazione dell'immobile, il giudice ha ritenuto non prossima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa competente di un provvedimento favorevole, non sussistendo i requisiti di condonabilità indicati dalla legge.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La doglianza prospettata non risulta infatti inserita nel contestato riepilogo delle richieste formulate nell'istanza di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione. Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo delle richieste, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza nel giudizio di merito (in tal senso, ex multis, Sez.
V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
‘S. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consigliere estensore Il P