Italian Court dismisses appeals as lower court correctly applied principles and denied generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Vernucci Gianni and Zaccaria Anna Rita inadmissible. The lower court had already adequately addressed the facts and law, specifically rejecting generic mitigating circumstances due to a lack of significant favorable elements. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be dismissed if the lower court's decision is free from obvious illogicalities and correctly applies established case law, particularly when mitigating circumstances are denied due to insufficient factual basis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VERNUCCI GIANNI nato a SAN SEVERO il 14/09/1972 ZACCARIA ANNA RITA nato a SAN SEVERO il 01/08/1967 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Vernucci Gianni e Zaccaria Anna Rita reiterano questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; ritenuto, in particolare, che la Corte ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di significativi elementi di valutazione favorevole e che la particolare tenuità del fatto non è stata dedotta nell'atto d'appello e neanche in udienza, né in questa sede risultano addotti elementi di valutazione favorevoli di decisiva rilevanza; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2