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Ordinanza — n. 3694/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of domicile declaration; mere residence address insufficient under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3694/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of valid domicile declaration by the appellant. The defense argued for the application of the old procedural rule regarding domicile, but the court ruled that merely indicating a residence in the lawyer's appointment act does not constitute a conscious choice between the specific locations required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.: Mere indication of residence in the lawyer's appointment act does not constitute a valid domicile declaration, which requires a conscious choice among the specific locations mandated by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility domicile declaration requirement procedural code provisions lawyer appointment act conscious choice of domicile procedural costs allocation residence vs domicile allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della violazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (SS.UU.
Art. 157 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Legge 9 agosto 2024, n. 114
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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SS.UU. n. 13808 del 24/10/2024
pen., è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (SS.UU. n. 13808 del 24/10/2024, dep.
Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014
in termini Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO ALDO GIOMBATTISTA nato a PANTELLERIA il 27/10/1949 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 marzo 2025, che ha dichiarato inammissibile, per difetto della dichiarazione o elezione di domicilio, l'appello proposto il 5 gennaio 2024 nell'interesse di Aldo Giombattista Salerno avverso la decisione del 13 ottobre 2023 del Tribunale di Marsala, che lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 255, comma 3, del d.

Igs. n. 152 del 2006, commesso dal 30 giugno 2021 in poi in Pantelleria. Letta la memoria del 14 ottobre 2025, con la quale l'avvocato Francesco Vinci, difensore di fiducia di Salerno, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della violazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (SS.UU. n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Rv. 287855), secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, dovendosi altresì ribadire che non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell'imputato nell'atto di nomina del difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall'art, 157 cod. proc. pen. (cfr. in termini Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Rv. 261032).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.