Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3692/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as prescription period extends to 2026 due to recidiva and late declaration omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3692/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statute of limitations for the offense extends until December 31, 2026. The defense argued the crime prescribed in 2021, but the court found the omission occurred after the deadline for the 2010 tax declaration, triggering a 10-year period. Furthermore, the defendant's established recidiva increased the limitation period to 15 years, rendering the appeal untimely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 17, comma 1 bis, d. Igs. n. 74/2000; Art. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The statute of limitations for the offense is extended to fifteen years when recidiva is established and the omission occurs after the deadline for the relevant fiscal declaration, thereby preventing the prescription from barring criminal liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations recidiva reiterata fiscal declaration omission criminal prescription inadmissible appeal tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa di Concetta Rasizzi ha eccepito la violazione degli art. 157 e 161 cod.
Art. 161 cod. pen.
Art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000
Art. 99, comma 4, cod. pen.
148 del 14 settembre 2011; dunque, tenendo conto della contestata (e applicata) recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. la prescrizione si computa in 15 anni, per cui la stessa matura il 31 dicembre 2026.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siracusa il 6 ottobre 2023, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 2 di reclusione la pena inflitta a Concetta Rasizzi in ordine al reato di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASIZZI CONCETTA nato a ADRANO il 21/11/1969 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siracusa il 6 ottobre 2023, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 2 di reclusione la pena inflitta a Concetta Rasizzi in ordine al reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Siracusa il 31 dicembre 2011. È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa di Concetta Rasizzi ha eccepito la violazione degli art. 157 e 161 cod. pen., stante l'intervenuta prescrizione del reato, che sarebbe maturata il 27 novembre 2021, ovvero ben prima della sentenza impugnata.

Evidenziato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi considerare che, risalendo l'omissione dichiarativa contestata a epoca successiva al 17 settembre 2011 (come indicato nell'imputazione, il termine ultimo per presentare la dichiarazione fiscale relativa al 2010 scadeva il 31 dicembre 2011), la prescrizione massima del reato de quo si computa in 10 anni, trovando applicazione l'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto- legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011; dunque, tenendo conto della contestata (e applicata) recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. la prescrizione si computa in 15 anni, per cui la stessa matura il 31 dicembre 2026.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.