Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered in the special barroll before filing the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer, Filippo Bianchini, was not registered in the special barroll required to appear before the court at the time of filing. Although the lawyer's registration date (February 17, 2025) was after the appeal's submission (March 7, 2024), the court found this lack of qualification fatal to the proceedings. Consequently, the original conviction for environmental offenses was upheld, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006; Art. 10, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006: The appeal is inadmissible if the defense counsel is not registered in the special barroll for the Court of Cassation at the time of filing the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAVIDE nato a TRIESTE il 11/03/1972 avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 25 ottobre 2023, con la quale Davide Bevilacqua è stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 3.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 256 comma 1 lett. A e 256 comma 2 del d.
Igs. n. 152 del 2006. Fatti commessi in Ravenna in data anteriore e prossima al 20 febbraio 2020. Rilevato che il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione, avvocato Filippo Bianchini, non era iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione, risalendo la sua iscrizione al 17 febbraio 2025, dunque ad epoca successiva alla presentazione dell'atto di appello convertito, recante la data del 7 marzo 2024. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.