Cassation court dismisses appeal for tax evasion as defense arguments exceed scope of legality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion. The defense argued for a re-evaluation of evidence and sentencing mitigation, but the court found these to be substantive merit issues rather than legal errors. Consequently, the appeal was rejected because the defense's arguments exceeded the permissible scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 616 c.p.p.; The defense's substantive re-evaluation of evidence and sentencing arguments exceeds the scope of a legality review and must be rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELI RENZO nato a ROMA il 21/03/1959 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rieti in data 20 febbraio 2024, con la quale Renzo D'Angeli, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 5 del d.
Igs. n. 74 del 2000 (capo A) e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C); fatti commessi in Rieti, rispettivamente, il 30 dicembre 2017 (capo A) e il 2 dicembre 2019 (capo C). Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello, lungi dal limitarsi a recepire la motivazione del primo giudice, l'ha integrata con considerazioni sufficientemente critiche, non mancando di confrontarsi con le singole obiezioni difensive riferite tanto alla configurabilità dei reati ascritti all'imputato, quanto al trattamento sanzionatorio.
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, in ordine, rispettivamente, ai reati di cui ai capi A) e C), sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare e riproporre, in termini sostanzialmente sovrapponibili, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti della Direzione Provinciale di Rieti dell'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che la Holiday & Service s.r.I., di cui Renzo D'Angeli è stato legale rappresentante all'epoca dei fatti, non ha presentato la dichiarazione dei redditi riferita al 2016, pur essendovi tenuta, omettendo di indicare operazioni attive per un imponibile di 249.350,00, con evasione iva pari a 54.857,38 euro, e ha occultato il registro dei beni ammortizzabili e i registri iva vendite e acquisto, in modo da non ricostruire il volume d'affari dell'impresa, avendo la Corte di appello sottolineato con argomenti pertinenti la non decisività delle contrarie deduzioni difensive.
Precisato che la manifesta infondatezza connota anche il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale adeguatamente esposto le ragioni ostative all'invocata mitigazione della pena, peraltro già di per sé non eccessiva. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 o