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Ordinanza — n. 3685/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false income declaration as lack of minor offense applicability is substantiated by facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3685/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sergio Nardella inadmissible regarding his conviction for false declarations to obtain the Reddito di Cittadinanza. The appellant argued for the non-punishability of minor offenses, but the court found this argument generic and already thoroughly addressed in the lower court's decision. The conviction was upheld because the defendant's repeated conduct over three years and the total amount involved were deemed sufficient to preclude the application of the minor offense provision.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal based on the lack of applicability of the non-punishability of minor offenses is inadmissible when the lower court's reasoning is rational and the facts demonstrate repeated conduct and significant amounts, excluding the statutory mitigation.

Parole chiave

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false income declaration Reddito di Cittadinanza non-punishability minor offenses repeated illegal conduct inadmissible appeal Cassa delle ammende procedural economy bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
2), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
decreto legge n. 4 del 2019
7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n.
legge n. 26 del 2019
4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi in Catania il 20 gennaio 2020, il 18 gennaio 2021 e il 19 gennaio 2022.
art. 131 bis cod. pen
2), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLA SERGIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 29/07/1971 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 20 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania 1'11 aprile 2023, con la quale Sergio Nardella era stato condannato alla pena di mesi 11, giorni 10 di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi in Catania il 20 gennaio 2020, il 18 gennaio 2021 e il 19 gennaio 2022.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia la reiterazione della condotta illecita, avendo riguardato le false dichiarazioni finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza tre distinte annualità, sia la circostanza che l'importo indebitamente percepito ammonta a circa 5.000 euro all'anno, non essendo dirimente in senso contrario l'avvenuta rateizzazione del debito concordato con l'Inps.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.