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Ordinanza — n. 3684/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for tax evasion, ruling merit arguments exceed admissibility scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3684/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Barbara Caldaras inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The defense argued against the conviction for tax evasion based on omitted financial declarations, but the court found these arguments merely merit-based disputes already resolved by the lower courts. Consequently, the decision was rejected because the appeal did not raise new legal issues suitable for review under the principle of admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must raise new legal issues; merit-based disagreements on factual evaluations or interpretations of evidence already decided by lower courts are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility tax evasion conviction merit review exclusion procedural costs order lower court finality abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Sez. 1, n. 49686 del 13/07/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS BARBARA nato a UDINE il 27/10/1980 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 13 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Padova il 9 giugno 2023, con la quale Barbara Caldaras, concesse le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi a partire dal mese di maggio 2019.

Osservato che i due motivi di ricorso, con cui la difesa censura la conferma della responsabilità penale dell'imputata, sono manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di questioni cui la sentenza impugnata ha già fornito adeguate risposte: ed invero i giudici di appello, in coerenza con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435), hanno sottolineato che le omesse dichiarazioni ascritte all'imputata, in quanto incidenti sul profilo patrimoniale e reddituale del nucleo familiare (la Caldaras diveniva proprietaria di automezzi non dichiarati che poi rivendeva ricavandone un'entrata), hanno influito sulla quantificazione del beneficio percepito, essendosi a ciò aggiunto, quando all'attività di impresa non dichiarata, che la stessa era effettiva, avendo consentito la percezione di ricavi.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 202