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Ordinanza — n. 3681/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative criticism and addition of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3681/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Angelini inadmissible, ruling that the sole ground of complaint lacked specific criticism of the lower court's reasoning. Angelini argued a violation of Article 256 of Legislative Decree 152/2006 regarding unauthorized waste transport, but the Court found the argument abstract and devoid of concrete critique against the established facts. Consequently, the Court held that the appeal and any subsequently added grounds were inadmissible under Article 585 of the Criminal Procedure Code, ordering Angelini to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 256 d. Igs. n. 152/2006; Art. 585, para. 4 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to provide specific, reasoned criticism of the lower court's argumentative path, and the inadmissibility of the main appeal extends to any new grounds added subsequently.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific argumentative criticism new grounds added waste transport offense Criminal Procedure Code motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso di annullamento motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 256 of Legislative Decree n. 152 of 2006
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della violazione dell'art. 256 del d.
Art. 585, para. 4 of the Criminal Procedure Code
Art. 616 of the Criminal Procedure Code
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 of 04/11/2020
Sez. 3, n. 43917 of 14/10/2021
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINI ALESSANDRO nato a L'AQUILA il 28/09/1984 avverso la sentenza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 24 settembre 2024, con la quale Alessandro Angelini era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di 2.600 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti; fatti accertati in L'Aquila tra il 30 ottobre e il 4 novembre 2019.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della violazione dell'art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006, è manifestamente infondato, in quanto privo di critiche specifiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stati ben ricostruiti i passaggi essenziali della vicenda ed è stato in particolare rimarcato che la ditta Metallmars, di cui Angelini è stato legale rappresentante, ha eseguito un trasporto di rifiuti in legno prodotti dal Nono Reggimento degli Alpini di L'Aquila, senza essere in possesso della relativa autorizzazione rispetto ai rifiuti affidati.

Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dai perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Evidenziato che l'inammissibilità del ricorso principale rende inammissibili anche i "motivi aggiunti" presentati il 15 ottobre 2025 dall'avvocato Massimo Manieri, difensore di Angelini, posto che, secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art.585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi" (cfr. in termini Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, Rv. 282218).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.