Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to merits exceeding admissibility scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Marco Pizzoli inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding recidivism and sentencing excess were manifestly unfounded. The court determined that the lower court's reasoning on these substantive issues was rational and fully addressed within the original judgment. Consequently, the appeal was rejected because the defense's differing merit evaluations fell outside the permissible scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds cited are manifestly unfounded or when the defense's arguments on substantive merits exceed the perimeter of the admissibility judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZOLI MARCO nato a ROMA il 31/12/1979 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 10 marzo 2023, con la quale Marco Pizzoli era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, del d.
Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Napoli dal 23 marzo 2020 fino al 18 gennaio 2021. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione della recidiva, il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno esposto in maniera esauriente e pertinente (pag. 2-3 della decisione gravata) le ragioni ostative all'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.