Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded complaint regarding alternative penalty application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Borgogna's appeal inadmissible because his sole ground was manifestly unfounded. The defense argued for an alternative penalty under Articles 55, 56, and 56 bis of Law No. 689/1981, but failed to adequately address the appellate court's specific reasoning regarding the defendant's high propensity to offend. Consequently, the court rejected the request and ordered Borgogna to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55, 56, 56 bis della legge n. 689 del 1981; An appeal is inadmissible if the complaint regarding the application of an alternative penalty is manifestly unfounded due to a lack of adequate confrontation with the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGOGNA VINCENZO nato a PALERMO il 22/10/1991 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 10 maggio 2023, con la quale Vincenzo Borgogna era stato condannato alla pena di mesi 10 e giorni 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, del decreto legge n. 4 del 2019; fatto commesso in Palermo dal mese di agosto 2020 al mese di settembre 2020.
Letta la memoria del 15 ottobre 2025, con la quale l'avvocato Francesco Oddo, difensore di fiducia dell'imputato, ha chiesto che il ricorso venga rimesso ad altra Sezione, in presenza di doglianze non manifestamente infondate. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 55, 56 e 56 bis della legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, stante la rimarcata propensione a delinquere dell'imputato, sono state chiaramente illustrate le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva, pena che, in ogni caso, era stata invocata dalla difesa in maniera generica.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.