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Ordinanza — n. 3675/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3675/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Scafa's appeal against the confirmed conviction for offenses under D.Lgs. 74/2000 inadmissible. Scafa argued the lower court's reasoning was illogical and contradictory, but the court found his objections generic and lacking concrete critique. Consequently, the appeal was rejected, and Scafa was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, generic, and devoid of concrete criticism against the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of concrete criticism manifestly unfounded procedural costs Cassa delle ammende D.Lgs 74/2000 sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 363 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFA GIUSEPPE nato a BOSCOREALE il 17/04/1968 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23 settembre 2020, con la quale Giuseppe Scafa era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 4 e 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatti accertati in Boscoreale il 21 marzo 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stati invece adeguatamente trattati i temi di appello, riferiti al solo trattamento sanzionatorio, che è stato invero confermato dalla Corte territoriale con argomenti pertinenti. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.