Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and merit-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Casola inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Casola challenged the Second Instance Court's conviction for building violations and the re-sentencing to two months of arrest and a €21,000 fine. The court rejected the appeal because the three grounds raised were insufficiently specific and merely sought a re-evaluation of evidence rather than addressing legal errors, falling outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, lacking specificity, and aimed at re-evaluating evidence rather than challenging the legal reasoning of the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASOLA FRANCESCO nato a POSITANO il 31/01/1956 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; • Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 10 dicembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno il 31 gennaio 2024, previa assoluzione dalla contravvenzione ex art. 110 e 734 cod. pen. (capo 3), ha rideterminato in mesi 2 di arresto ed euro 21.000 di ammenda la pena a carico di Francesco Casola, ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 110 cod. pen., 44, comma 1 lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), 181, comma 1, in relazione agli art. 136 e 146 del d.
Igs. n. 42 del 2004 (capo 2), 64 e 71 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4), 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 5), 93-94-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 6). Fatti accertati in Positano il 28 aprile 2020. Rilevato che i tre motivi di ricorso, con i quali, in termini sostanzialmente sovrapponibili, è stata censurata la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto non adeguatamente specifici e volti a prefigurare e a riproporre una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (cfr. pag. 6-10 della sentenza di primo grado e pag. 5-6 della decisione impugnata) hanno valorizzato, in modo pertinente, gli accertamenti compiuti nell'aprile 2020 dalla Polizia Municipale e dal personale dell'Ufficio tecnico del Comune di Positano, da cui è emerso che la struttura abusivamente realizzata in zona sismica e paesaggisticamente vincolata dagli imputati, nel terreno di cui gli stessi erano comproprietari, costituiva una nuova edificazione, diversa dal ricovero attrezzi e dalla porcilaia, avente destinazione abitativa e rinvenuta allo stato grezzo.
Ritenuto che, rispetto a ciascuna a questione dedotta, ivi comprese l'individuazione e la collocazione temporale delle opere abusive in esame, la motivazione delle sentenze di merito risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottob