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Ordinanza — n. 3673/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant personally filed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3673/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. The lower court had confirmed a one-year prison sentence for the crime of illegal possession of firearms, but the procedural requirement for legal representation at the Cassation level was not met. Consequently, the court ruled that the petition lacked standing and ordered the defendant to pay the associated procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be filed by a qualified defense attorney; a petition filed personally by the accused is inadmissible due to lack of standing.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of standing unrepresented defendant qualified defense attorney procedural costs ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
74 del 2000) è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stata l'impugnazione formulata personalmente dall'imputato Lorenzo Giraldi e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, così come richiesto dall'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
74 del 2000) è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stata l'impugnazione formulata personalmente dall'imputato Lorenzo Giraldi e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, così come richiesto dall'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRALDI LORENZO nato a JESI il 14/02/1994 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorso proposto avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Ancona il 12 dicembre 2024 (con cui è stata confermata la condanna alla pena di anni 1 di reclusione per il reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000) è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stata l'impugnazione formulata personalmente dall'imputato Lorenzo Giraldi e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, così come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.