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Ordinanza — n. 3672/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as defense arguments on evidence revaluation exceed the scope of legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3672/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense's request to reevaluate evidence sources falls outside the scope of a legality review. The lower courts confirmed guilt based on consistent findings by the Guardia di Finanza regarding unfiled tax returns and significant tax evasion by the defendant's company. The court ruled that differing merit-based assessments by the defense do not justify overturning the judgment, citing established precedent on the limits of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging factual findings or requesting alternative evaluation of evidence sources are inadmissible as they exceed the scope of the legality review reserved for the Supreme Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
legality review scope factual findings appeal evidence revaluation tax evasion crime inadmissible appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESUTTI ALESSANDRO nato a ROMA il 21/09/1973 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma dell'Il dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma in data 30 aprile 2024, con la quale Alessandro Presutti, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo U); fatto commesso in Roma il 30 dicembre 2016. Letta la memoria del 7 ottobre 2025, con la quale l'avvocato Gianluca Tognozzi, difensore di fiducia di Presutti, ha chiesto che sia disposta la rimessione degli atti al Presidente della Corte affinché, previa riassegnazione ad altra Sezione, il ricorso possa essere trattato. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (la cui utilizzabilità è stata ben argomentata alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), da cui è emerso che la Roma Nice s.r.I., di cui Presutti è stato legale rappresentante all'epoca dei fatti, non ha presentato le dichiarazioni dei redditi e dell'iva riferite al 2015, pur essendovi tenuta, con evasione iva pari a 245.985,38 euro e ires pari a 4.565.284,07 euro, avendo la Corte di appello sottolineato la coerenza delle acquisizioni probatorie delineatesi a carico dell'imputato, rimaste prive di una seria smentita, e ciò anche rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, desumibile dalla rilevante entità delle imposte evase e dal loro mancato pagamento postumo.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre