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Ordinanza — n. 3666/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3666/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3666/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBALUIYI ENDURANCE nato il 25/10/1998 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 19 luglio 2023, con la quale Obaluiyi Endurance era stato condannato alla pena di euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 544 ter, comma 1, cod. pen., commesso in Rimini il 12 giugno 2019.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3666/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 544 ter, comma 1, cod. pen., commesso in Rimini il 12 giugno 2019.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale condanna al pagamento pecuniario impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBALUIYI ENDURANCE nato il 25/10/1998 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 19 luglio 2023, con la quale Obaluiyi Endurance era stato condannato alla pena di euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 544 ter, comma 1, cod. pen., commesso in Rimini il 12 giugno 2019.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la particolare condizione di sofferenza cui è stato costretto, per un tempo non particolarmente breve, il cucciolo di cane pitbull nella disponibilità dell'imputato.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.