Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic factual complaints and unsupported arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment regarding sentencing and the applicability of presumed necessity, but the court found the first ground to be mere generic factual complaints and the second ground to be specific yet unfounded. Consequently, the court rejected the arguments as lacking logical or legal merit, upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic factual complaints or unfounded arguments regarding sentencing grounds render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI LUIGI nato a NAPOLI il 15/11/1972 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Leonardo; avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
i) il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, generiche e riproduttive di profili di censura, in merito alla configurabilità dello stato di necessità putativo, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3); ii) il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale, pur ritenendo erroneamente che le circostanze attenuanti generiche fossero state già concesse dal Giudice di primo grado, ha, comunque, argomentato sulla loro non concedibilità in ragione della ritenuta valenza ostativa del pregresso stile di vita dell'imputato, desunto dai diversi precedenti a suo carico, e dell'assenza di elementi favorevoli; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio