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Ordinanza — n. 3569/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds, ruling facts belong to lower court's exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3569/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court determined that the appellant's arguments regarding factual reconstruction and evidence evaluation improperly invaded the exclusive jurisdiction of the Court of Appeal of Bari. Consequently, the court found the appeal generic and repetitive, noting the lower court had already provided a complete and logical justification based on shared legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals challenging factual findings or evidence assessment are inadmissible when they merely request a re-evaluation of the probative record without raising new legal issues, as such matters remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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procedural inadmissibility exclusive jurisdiction factual reconstruction evidence evaluation repetitive arguments Court of Cassazione procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLLA COSTANTINO nato il 29/03/1972 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 35570/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso (in punto accertamento della responsabilità, di qualificazione giuridica) concernendo essenzialmente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondata su condivisibili massime di esperienza, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già puntualmente vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative, enunciate in modo astratto ed ipotetico, in generale dando maggiore credito alla versione difensiva resa dall'imputato, in contrasto con le altre risultanze probatorie; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il C li