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Ordinanza — n. 3568/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lack of specific arguments against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3568/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments presented were deemed absolutely generic and failed to address the specific reasoning of the Court of Appeal of Bari. The appellant challenged the sentencing and the denial of generic mitigating circumstances but did not provide concrete reasons why the lower court's motivation was flawed. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required by procedural law, leading to its rejection and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not specifically contest the motivation of the lower court judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation procedural defect costs of appeal ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a SPONGANO il 04/08/1969 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; r> RG. 34268/25 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità -del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il C