Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mariano Rendina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's two grounds for appeal were generic and unfounded, noting that the first point concerned an unappealed section of the lower judgment while the second incorrectly claimed that mitigating circumstances were denied when they had been granted maximally. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty for the lack of specific legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds or manifestly unfounded arguments, such as claiming ungranted mitigating circumstances when they were already fully applied or attacking parts of the decision not properly appealed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA MARIANO nato a SAN SEVERO il 14/12/1983 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mariano Rendina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e manifestamente infondati in quanto;
a) il primo motivo attiene ad un punto della decisione (il giudizio di responsabilità) non impugnato con l'atto di appello (v. pagina 1 della motivazione);
b) il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che sono state, in realtà, concesse nella loro massima estensione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.