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Ordinanza — n. 3566/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3566/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3566/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ASSUNTA ANNA nato a MILANO il 04/10/1996 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Assunta Anna Abbruzzese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo dal contenuto meramente assertivo e privo di alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio di manifesta illogicità nè di violazione di legge, ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della significativa intensità del dolo desunta dalle modalità della condotta violenta tenuta dall'imputata (si veda pagina 4 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3566/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione abbandono per lesioni personali motivi di rigore allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ASSUNTA ANNA nato a MILANO il 04/10/1996 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Assunta Anna Abbruzzese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo dal contenuto meramente assertivo e privo di alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio di manifesta illogicità nè di violazione di legge, ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della significativa intensità del dolo desunta dalle modalità della condotta violenta tenuta dall'imputata (si veda pagina 4 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026