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Ordinanza — n. 3565/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to specific procedural defects and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3565/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Onofrio Russi inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the appeal because the first ground was too vague and concerned an issue not properly raised, the second ground was merely generic and repetitive of arguments already dismissed by the lower court, and the third ground introduced a new complaint regarding lack of reasoning for the sentence increase that was not included in the original notice of appeal. Consequently, the court ruled that the appellant failed to meet procedural requirements and must bear the financial burden of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) and b) of the Code of Civil Procedure; Art. 364 of the Code of Civil Procedure: An appeal is inadmissible if it is formulated in non-specific terms, concerns grounds not properly raised, or introduces new complaints not included in the notice of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defects generic arguments new grounds court costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) and b) of the Code of Civil Procedure
Art. 364 of the Code of Civil Procedure
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI ONOFRIO nato a SAN SEVERO il 20/08/1997 avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Onofrio Russi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo, oltre ad essere formulato in termini aspecifici, attiene ad un motivo di appello non incluso tra quelli non rinunciati dal ricorrente; ii) il secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3); iii) il terzo motivo propone per la prima volta in questa Sede la doglianza relativa alla mancanza di motivazione sull'aumento per la continuazione, mentre con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a chiedere il contenimento nel minimo di tale porzione della pena; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 20