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Ordinanza — n. 3563/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking critical analysis of first and second instance judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3563/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for generic grounds regarding the lack of leniency and recidivism application, but the court found these arguments too broad without specific critique of the lower courts' factual assessments. Consequently, the appeal was rejected because it failed to engage critically with the gravity of the facts and the defendant's criminal history as evaluated by the trial and appellate courts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in a generic manner without a critical examination of the factual and legal evaluations made by the courts of first and second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critical analysis criminal procedure procedural costs recidivism application leniency denial riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QOSE MATIA nato a BERAT( ALBANIA) il 12/02/1977 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25980/25 Ritenuto che i due motivi di ricorso relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 202