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Ordinanza — n. 3561/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual findings and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3561/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it improperly challenged the lower court's factual reconstruction and sentencing discretion. The appellant argued for a lighter sentence based on her alleged minimal role in drug possession, but the court found the evidence of organized trafficking and large cash holdings incompatible with that defense. Consequently, the court ruled that such factual evaluations fall exclusively within the trial judge's domain and cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 593, co. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against non-appealable judgments are inadmissible when they concern the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of sentencing discretion, as these remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction sentencing discretion drug trafficking concurrent liability traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 593, co. 3 c.p.p.
25969/25 Ritenuto che i motivi di appello, riqualificati in ricorso per cassazione dalla Corte di appello, trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593, co.
Art. 616 c.p.p.
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
Art. 73, co. 5 d.P.R. 309/90
Art. 131-bis c.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010
Sez.1, 46954 del 04/11/2004
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICARI FLOGERTA nato il 05/10/1993 avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25969/25 Ritenuto che i motivi di appello, riqualificati in ricorso per cassazione dalla Corte di appello, trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593, co. 3 c.p.p., introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, in particolare, che le censure con le quali la ricorrente impugna la decisione con cui è stata ravvisato il concorso nelle detenzione della droga rinvenuta nella camera da letto condivisa con il coniuge, come anche le censure al mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono volte a dare una diversa ricostruzione del fatto, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui ai fini del concorso di persone rileva anche il contributo materiale o anche solo morale che comporti una agevolazione della condotta di detenzione e che l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (n.3744 dosi singole di cocaina e n. 30 dosi di hashish) già di per sé estremamente significativo, la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti, la disponibilità di una notevole somma di denaro in contanti provento dello spaccio, le modalità organizzate dello spaccio, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che anche le altre censure relative al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., sulla base dell'assunto di un ruolo minimale svolto dalla ricorrente, investono profili di fatto rimessi all'esclusivo vaglio del giudice di merito che si sottraggono a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta - come nella fattispecie in esame - da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;

Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle