Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3560/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not fit the specific statutory exceptions for challenging plea deal judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3560/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal by Cimei Claudio inadmissible without formalities, ordering him to pay costs and a fine. The appellant argued the trial judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129, but the Court held these grounds do not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because the cited defects concern motivation rather than the strictly defined legal violations permitted for challenging plea agreements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea deal judgments are limited to specific statutory grounds regarding the expression of will, correlation of request and judgment, legal qualification, or penalty legality, excluding general defects of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea deal appeal inadmissibility grounds motivation defect acquittal conditions Criminal Procedure Code scemata imputabilità responsabilità penale dei minori partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Roma dell' 1 luglio 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Roma dell' 1 luglio 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMEI CLAUDIO nato a ROMA il 12/01/1977 avverso la sentenza del 01/07/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25962/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Cimei Claudio è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Roma dell' 1 luglio 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 12 gennaio