Appeal dismissed for generic challenges to fact-finding and sentencing under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's exclusion of the defendant's statements and its sentencing were flawed, but the court found these grievances generic and lacking specific factual analysis. Consequently, the court upheld the appellate court's evaluation of evidence and sentencing as logically sound and within its exclusive competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 56 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid generic reiteration of grievances; the appellate court's fact-finding and sentencing evaluations are binding unless vitiated by logical errors or lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARABOU CHERKAOUI nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.25915 /25 ritenuto che le censure in punto di accertamento dei fatti dedotte nel ricorso, con riferimento all'esclusione della decisività delle dichiarazioni rese dall'imputato, ritenute inutilizzabili, sono generiche perché le valutazioni espresse sulle altre risultanze (luogo di rinvenimento della eroina, descrizione dello stato dei luoghi e contiguità e disponibilità del nascondiglio, modalità di custodia, comportamento dell'imputato che si dava alla fuga) non possono ritenersi illogiche, con la conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso perché volti a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le censure con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto che nel caso di specie, non solo il dato ponderale riferito a circa (n. 1320 dosi di eroina), il ravvisato contesto della gestione di una organizzata e continuativa attività di spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che la medesima genericità connota anche l'ultimo motivo di ricorso per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate con riferimento alla determinazione della pena di anni sei e mesi sei di reclusione, in ragione della gravità dei reati e della riconosciuta recidiva valutata equivalente alle concesse attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 12 gennaio 2026 Il