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Ordinanza — n. 3556/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns fact-finding and evidence evaluation reserved for the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3556/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint improperly challenged the trial court's fact-finding and evidence evaluation. The appellant argued against the exclusion of the minor offense hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Law, citing generic concerns about the weight of 162 cocaine doses and organized trafficking methods. The court rejected these arguments, affirming that the lower court correctly applied established legal principles by weighing qualitative and quantitative factors, thereby reserving factual assessment exclusively for the judge of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: Appeals concerning the reconstruction and evaluation of facts, or the appreciation of evidence, are inadmissible in the court of cassation as they fall within the exclusive competence of the judge of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact-finding review evidence evaluation drug trafficking law minor offense hypothesis traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 616 c.p.p.
309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANAJ ANTOLET nato il 25/06/1986 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25900/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremamente significativo (pari a 162 dosi singole di cocaina del peso di gr. 42,217), le modalità organizzate dello spaccio per i costi elevati affrontati rispetto ad un presumibile elevato profitto in ragione delle modalità del fatto sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così de is i 12 gennaio 2026 Il Consigl