Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3555/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to absolute generality of grounds and lack of logical reasoning in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3555/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was absolutely generic regarding the appellate court's reasoning. The appellant failed to explain why the lower court's decision on sanctions and general mitigating circumstances lacked logical coherence, despite the appellate court having provided congruent motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not correspond to the specific motivation of the lower court, particularly when the appellant fails to demonstrate logical defects in the decision regarding sanctions and mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
absolute generality of grounds inadmissibility of appeal lack of logical reasoning procedural costs Cassation review standards sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KA MAGATTE nato il 24/01/1994 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25887/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così de iso,1 12 gennaio 2026 re estensore Il