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Ordinanza — n. 3554/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3554/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3554/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALI FELIX nato il 10/12/1993 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;R.G. 25871/25 ritenuto che il motivo unico dedotto sulla recidiva qualificata è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici e recenti a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 3554/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 25871/25 ritenuto che il motivo unico dedotto sulla recidiva qualificata è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici e recenti a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato allegazioni insufficientemente motivate tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALI FELIX nato il 10/12/1993 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;R.G. 25871/25 ritenuto che il motivo unico dedotto sulla recidiva qualificata è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici e recenti a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così de i 50 i