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Ordinanza — n. 3551/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded appeal against recidivism application in habitual organized crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3551/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Amir Mohamed Salma Elsayed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Court of Appeal's application of recidivism rules regarding habitual and organized criminal activity, but failed to demonstrate any logical flaws or objective misinterpretations of the facts. The court ruled that the lower court's assessment of the defendant's personality and the crime's gravity fell within the discretionary power of the trial judge, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 355 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded against a judgment that has congruently motivated the application of recidivism based on habitual and organized criminal conduct, as the appellate court's evaluation of the defendant's personality and the crime's gravity remains within the discretionary power of the trial judge.

Parole chiave

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recidivism application habitual organized crime manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility discretionary power of judge procedural costs criminal personality assessment allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 355 c.p.p.
art. 616 c.p
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIR MOHAMED SALMA ELSAYED nato il 13/11/1997 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25847/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'applicazione della recidiva, in considerazione del giudizio negativo correlato alla commissione del reato nel contesto di una attività svolta in modo abituale e organizzato, nonostante le precedenti condanne per reati della stessa indole; rilevato che il ricorrente, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;

Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio