Italian court dismisses appeal for generic criticism lacking specific factual comparison with lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the criticisms regarding sentencing and aggravating circumstances. The appellant argued for maximum generic mitigation and specific penalty adjustments, but the court found these claims lacked critical analysis against the factual evaluations of the first and second instance courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in a generic manner without a critical comparison with the factual and legal evaluations of the lower courts regarding the gravity of the conduct and the defendant's dangerousness.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AARSA ABDERRAZAK (CUI 034MQDN) nato il 21/05/1990 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; 5-22F. RG. 2598e/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla determinazione della pena base per il reato più grave e gli aumenti per continuazione con le altre ipotesi di reato sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità delle censure, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato per il riferimento al ruolo direttivo svolto, nonchè gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 re estensore Il P