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Ordinanza — n. 3546/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges fact-finding and evidence evaluation by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3546/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible challenges regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence. The appellant argued against the lower court's assessment of the circumstances surrounding the interruption of a vehicle theft attempt and the severity of the resistance. The court ruled that the Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or substitute its own judgment for that of the trial judge, who provided adequate and logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts; it may only declare a decision void if it is based on non-existent evidence or a result of proof certainly different from the real one, as any other intervention constitutes a 'misreading of evidence' or an impermissible review of the trial court's fact-finding.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal review of evidence evaluation fact-finding by trial court misreading of evidence procedural competence censura dell'accertamento dei fatti motivi di revisione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URCIUOLO MICHELE nato a NAPOLI il 18/02/1989 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 25820/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, in conformità alle valutazioni del Giudice di primo grado, con specifico riguardo sia al contesto dell'intervento operato per interrompere un tentativo di furto di un'autovettura e sia sulla gravità delle condotte di resistenza per indurre l'operante a desistere dal suo intervento; ritenuto che la verifica sulla correttezza della motivazione non può risolversi in nuova valutazione dei dati acquisiti perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, potendosi ravvisare il "travisamento della prova", solo quando la sentenza impugnata si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova certamente diverso da quello reale, perché in solo questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ma soltanto di verificare se questi esistono; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Co