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Ordinanza — n. 3545/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3545/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3545/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO ANTONIO nato a ROMA il 25/06/1967 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.25817 /25 Ritenuto che tutte le censure dedotte nel ricorso riferite alla mancata risposta ai motivi di appello sono del tutto generiche rispetto alla completa disamina contenuta anche nella sentenza di primo grado, tale da rendere inammissibili le stesse doglianze come dedotte nell'atto di appello, con conseguente validità della motivazione per relationem della sentenza di appello che fa proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado, spiegandone le ragioni in modo puntuale; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 3545/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO ANTONIO nato a ROMA il 25/06/1967 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.25817 /25 Ritenuto che tutte le censure dedotte nel ricorso riferite alla mancata risposta ai motivi di appello sono del tutto generiche rispetto alla completa disamina contenuta anche nella sentenza di primo grado, tale da rendere inammissibili le stesse doglianze come dedotte nell'atto di appello, con conseguente validità della motivazione per relationem della sentenza di appello che fa proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado, spiegandone le ragioni in modo puntuale; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Cons estensore