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Ordinanza — n. 3542/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to absolute genericity of grounds regarding sentencing rationale.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3542/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was absolutely generic relative to the lower court's reasoning. The appellant failed to explain why the appellate decision lacked motivation or specify which points were defective, despite the lower court having thoroughly addressed the crime and drug introduction purposes. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not specify the points of the lower court's decision that are allegedly defective or unmotivated.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation Article 616 c.p.p. drug introduction procedural costs Cassation review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASCIMENTO CLAUDIA MARIA nato a ROMA il 07/06/1980 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; f RG. 25793/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alle finalità dell'introduzione in carcere della sostanza stupefacente mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione e rispetto a quali punti della decisione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Co i e est