Italian Court dismisses appeal on probation suspension, citing lack of positive rehabilitation prognosis and criminal capacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to grant probation suspension, arguing for a positive rehabilitation prognosis, while the court found the appellant's criminal capacity to be a decisive negative factor. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the necessary legal standards for admissibility regarding the discretionary power of the judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168 bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The grant of probation suspension is a discretionary power requiring a positive prognosis of rehabilitative and deterrent efficacy; an appeal challenging this decision is inadmissible if the lower court's negative assessment of the defendant's criminal capacity is adequately motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO LUCA nato a BENEVENTO il 13/06/1989 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 25792/25 ritenuto che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva circa l'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di recupero, che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno escluso in radice, valorizzando come indice negativo la capacità criminale dell'imputato adeguatamente motivata; ritenuto quanto al motivo sulla mancata qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, il ricorrente non considera che l'imputazione contestata già prevedeva detta qualificazione, mentre con riferimento al trattamento sanzionatorio si tratta di un punto della decisione che non è stato devoluto con i motivi di appello;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Consigliere estensore