Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in sentencing plea agreement. Appeal based on legal qualification error rejected. Court ruled only manifest errors allow cassation against plea agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal trial proceedings. The appellant challenged a Milan Tribunal sentencing decision based on an alleged error in legal qualification regarding a minor offense under the 1990 Decree. The court held that appeals against plea agreements are strictly limited to cases of manifest error, excluding mere disputes over legal interpretation or valuation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea agreements are admissible only for manifest errors in legal qualification, excluding abstract errors of law or valuation not evident from the text.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELRASOUL ADEL ABDELKAWI FAHMI (CUI 06DNEN9) nato il 10/10/1989 avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; t RG. 25790/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Abdelrasoul Adel A. F. avverso la sentenza n. 72633/2025 con cui il Tribunale di Milano in data 26 giugno 2025 ha applicato pena ex art.444 cod. proc. pen. per reato di cui all'art. 73 co.4, d.P.R. 309/90 è inammissibile perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errata qualificazione giuridica per avere erroneamente disconosciuto l'ipotesi tenue di cui al comma quinto dell'art. 73 d. P.R. 309/90, senza che ricorrano palesi errori di valutazione, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
2. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
3. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende