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Ordinanza — n. 3539/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns fact-finding and evidence evaluation reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3539/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained grievances regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence, which fall exclusively within the competence of the trial court. The appellant argued against the appellate court's assessment of police testimony and the relevance of surveillance footage, but the court found the lower court's reasoning sound and free from logical flaws. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the reconstruction of facts or the evaluation of evidence, as these matters are reserved for the judge of the merits who must provide a reasoned decision based on correct criteria of inference.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal evaluation of evidence fact-finding competence judicial review limits procedural costs guida recidiva in stato di ebbrezza dipendenza da sostanze stupefacenti guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALGOZZINO SAVERIO nato a PALERMO il 27/03/1982 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25782/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie ed in particolare di quanto relazionato dagli agenti di Polizia Giudiziaria sulle modalità del controllo dell'autovettura carica di sostanza stupefacente (28 kg di hashish e 1.1 kg di cocaina) e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, essendo del tutto coerenti anche le argomentazioni con cui sono state superate le obiezioni contenute nei motivi di appello sulla irrilevanza delle riprese del sistema Google utilizzate dalla difesa e sulla tipologia dei telefoni cellulari ed all'assenza di contatti telefonici rilevabili con i soggetti che hanno curato la consegna dell'autovettura; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito sia alla determinazione della pena che alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulle ragioni dell'applicata recidiva, non ritenendo che gli elementi prospettati dalla difesa fossero significativi, mentre nel ricorso si sollecita una nuova e diversa valutazione non consentita in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Co iere esten