Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3536/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming public prosecutor's failure to submit conclusions violates defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3536/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that the public prosecutor's failure to submit conclusions does not prejudice the defense's right to formulate its own arguments. Consequently, the defect does not constitute a ground for appeal under the relevant procedural articles. The appellant was therefore condemned to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137; Art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.: The failure of the public prosecutor to submit conclusions in the appeal judgment constitutes a general nullity of intermediate regime, not a nullity prejudicing the defense, and thus cannot be raised by the defense due to lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
public prosecutor conclusions general nullity intermediate regime defense rights prejudice lack of interest appeal procedural nullity classification ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
25756/25 Ritenuto con riguardo all'unico motivo dedotto che deve essere richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l.
Art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.
137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
282175); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 616 c.p
282175); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 44017 de/ 19/09/2023, Rv. 285346
Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Rv. 282175
Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Rv. 282175); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANSANTI BRYAN nato a NARNI il 23/02/2003 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • RG. 25756/25 Ritenuto con riguardo all'unico motivo dedotto che deve essere richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni, con la conseguenza che tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata (Sez. 2, n. 44017 de/ 19/09/2023, Rv. 285346;

Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Rv. 282175); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Consi estens