Court dismisses appeal claiming public prosecutor's failure to submit conclusions violates defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the public prosecutor's failure to submit conclusions does not prejudice the defense's right to formulate its own arguments. Consequently, the defect does not constitute a ground for appeal under the relevant procedural articles. The appellant was therefore condemned to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137; Art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.: The failure of the public prosecutor to submit conclusions in the appeal judgment constitutes a general nullity of intermediate regime, not a nullity prejudicing the defense, and thus cannot be raised by the defense due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANSANTI BRYAN nato a NARNI il 23/02/2003 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • RG. 25756/25 Ritenuto con riguardo all'unico motivo dedotto che deve essere richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni, con la conseguenza che tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata (Sez. 2, n. 44017 de/ 19/09/2023, Rv. 285346;
Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Rv. 282175); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Consi estens