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Ordinanza — n. 3535/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction, upholding sufficient evidence and sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3535/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court found the lower court's evidence regarding the drug's potency and the defendant's recidivism arguments logically sound and free from defects. Consequently, the conviction for drug trafficking and the specific sentencing rationale were upheld as legally binding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 20-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's factual findings on drug potency and sentencing considerations regarding recidivism are based on sufficient evidence and express a negative judgment on the prospects of amendment without logical flaws.

Parole chiave

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drug trafficking conviction appeal inadmissibility drug potency evidence recidivism sentencing substitute penalty rejection court costs award criminal appeal procedure restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 20-bis c.p.
art. 20-bis c.p
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019
Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi
277574; Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERITO GIUSEPPE nato a CASALBORE il 24/11/1968 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25755/25/25 Ritenuto che le questioni dedotte dal ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che la qualità dello stupefacente è stata accertata sulla base di risultanze istruttorie ritenute sufficienti a dimostrare con assoluta certezza l'efficacia drogante della sostanza per le modalità della cessione avvenuta all'interno del carcere, fornendosi congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quella del Tribunale, tenuto conto che l'eventualità - peraltro solo astrattamente ipotizzata - che la- cessione avesse riguardo ai cocaina priva di effetto 'drogante oltre a non essere stata supportata neppure dalle dichiarazioni dell'imputato, non tiene conto del peso lordo della sostanza, dell'esito del narcotest, e delle percentuali di principio attivo che sono contenute in tale tipo di sostanza stupefacente secondo la ordinaria casistica del mercato criminale, come correttamente argomentato nella sentenza di merito, essendo punita anche la detenzione e lo spaccio di sostanza stupefacente inferiore alla singola dose media, che costituisce un parametro utilizzato per finalità diverse e non per stabilire una soglia minima di incriminazione non fissata dalla legge (Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, RV.

Rv. 277574; Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211073); ritenuto che i residui motivi dedotti in tema di recidiva e pene sostitutive sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i