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Ordinanza — n. 3534/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lower court's adequate reasoning on sentencing and drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3534/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court failed to logically justify the heavy sentence and denial of generic mitigating circumstances regarding the large drug quantity. The court rejected this, finding the lower court's reasoning was congruent and sufficient on both the punitive treatment and the specific denial of mitigations.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is congruent and sufficient, rendering the appellant's generic complaints devoid of any specific logical defect.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sufficient reasoning drug trafficking mitigating circumstances ammende per infrazione procedurale addebito di tasse condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AITORO MATTEO nato a APRILIA il 04/05/2001 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25746/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sul punto in considerazione del quantitativo elevato di sostanza stupefacente detenuta per lo spaccio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Ce -,.. • „df # , •....v : . : • ere estensore o