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Ordinanza — n. 3528/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as facts and evidence evaluation remain within trial court's exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3528/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Livio Ivano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the appellant's complaints regarding the reconstruction of facts, evidence evaluation, and recidivism assessments were inappropriate because they fall exclusively within the competence of the Court of Appeal of Rome. Consequently, the appellate court's well-motivated judgment on the drug trafficking intent and the defendant's negative personality profile was upheld without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reiterate grievances about the reconstruction of facts and evaluation of evidence, which remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Fact Reconstruction Review Evidence Evaluation Standard Recidivism Assessment Court of Cassation Jurisdiction Procedural Costs Award recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 356 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIVIO IVANO nato a ROMA il 12/11/1983 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • RG. 25725/25 Ritenuto che il ricorso proposto da Livio Ivano è inammissibile perché reitera le stesse doglianze concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienze, convergente con quello del Tribunale, in merito alla riconosciuta finalità allo spaccio della droga detenuta di diversa tipologia (cocaina e hashish); ritenuto che le ulteriori doglianze riferite alla recidiva sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità dell'imputato gravato da gravi precedenti penali (tra cui la detenzione di armi clandestine), oltre che specifici in materia di traffico di stupefacenti; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Con re es