Criminal appeal dismissed for genericity and lack of specific grounds regarding sentencing and plea timeliness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and their failure to address specific grounds raised by the Court of Appeal. The appellant's claim regarding the tardiness of the plea agreement was rejected as irrelevant to the statutory deadline, while the second ground was deemed manifestly unfounded given the appellate court's detailed reasoning on sentencing aggravations. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis co. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and do not specifically address the reasons for the lower court's decision, particularly when statutory deadlines for procedural acts like plea agreements are strictly observed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI CRISTIANO nato a FRASCATI il 20/11/1975 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25723/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente in riferimento alla tardività della dichiarazione di concordato oltre ad essere infondato - essendo irrilevante ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 599-bis co.1 c.p.p. la presentazione della sola istanza di concordato da parte dell'imputato senza l'assenso del pubblico ministero che deve pure intervenire nello stesso termine previsto a pena di decadenza - è comunque affetto da genericità rispetto alle ragioni del rigetto che vertono anche sulla valutazione della non congruità della pena proposta e non solo sulla tardività della dichiarazione di concordato; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che generico, rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni del riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, co. 2, T.U. stup.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Con