Italian Court dismisses appeal as lower court provided adequate reasoning on sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal of Rome had provided adequate and coherent reasoning regarding the defendant's conduct and sentencing. The appellant's arguments were deemed generic and repetitive of previously rejected grounds, while claims regarding punitive treatment and recidivism were found inapplicable as the lower court had already evaluated the gravity of the offense against prior criminal records. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is adequate and coherent, and the appellant's submissions are generic, repetitive, or concern matters reserved to the merits already evaluated by the appellate court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEKSIC MARCO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 21/12/2003 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25716/25 Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta dolosa oppositiva, che la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di trattamento sanzionatorio ed esclusione della recidiva concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il C