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Ordinanza — n. 3524/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on evasion and recidivism grounds due to lack of merit review and genericity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3524/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a lower court's conviction for evasion and recidivism, arguing the first-instance judgment lacked specific reasoning and misapplied sentencing guidelines. The court rejected these claims, affirming that the lower court properly addressed the statutory elements of evasion and the subjective intent required for recidivism without needing further factual re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court has fully motivated the application of statutory elements and sentencing, as the supreme court cannot re-evaluate factual assessments or substitute its own discretion on sentencing without clear error.

Parole chiave

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criminal evasion recidivism 131-bis inadmissible appeal sentencing discretion lack of merit review attenuazione della pena sanzione sproporzionata aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
art. 385 cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VODOLA ANTONIO nato a ATELLA il 19/02/1959 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 25690/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che il secondo motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento e dai precedenti anche specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il terzo motivo in punto di trattamento sanzionatorio concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione per giustificare la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il