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Ordinanza — n. 3523/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding factual findings and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3523/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaints regarding the lower court's factual findings. The appellant argued against the assessment of violent conduct and evidence evaluation but failed to provide specific arguments contrasting with the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the court upheld the principle that generic grievances do not constitute a valid challenge to the judge's reasoned evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the factual assessment or lack of specific argumentation against the lower court's detailed reasoning are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

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generic grounds appeal factual assessment review evidence evaluation inadmissible appeal judicial reasoning motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 616 c.p
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAPERTO ROSALIA nato a PALERMO il 21/01/1978 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25686/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dalla ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le condotte violente e minacciose con l'atto di ufficio inerente al controllo del veicolo di pertinenza della ricorrente e del coimputato Pitarresi e l'elevazione della sanzione per mancanza di copertura assicurativa; ritenuto che anche il secondo motivo è ugualmente generico perché non si confronta con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alle ragioni della diversa valutazione degli elementi di prova a carico del coimputato assolto dalla medesima imputazione; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Cs sigliere es