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Ordinanza — n. 3520/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute lack of motivation regarding sentencing and statutory exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3520/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the grounds raised against the Court of Appeal's sentencing decision. The appellant failed to specify which points of the lower court's reasoning were flawed or why the statutory exclusion of Article 131-bis was erroneous. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to challenge the congruous motivation provided on sanctions and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not specify the points of the decision being challenged or the reasons for the alleged defects in motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal absolute generality lack of motivation criminal procedure sentencing review motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione e rispetto a quali punti della decisione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione e rispetto a quali punti della decisione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA GAETANO nato a PALERMO il 05/07/1982 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25653/25 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'esclusione del 131-bis c.p. mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione e rispetto a quali punti della decisione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Con igliere esten