Italian Court dismisses appeal against sentence for genericity of dolo and lack of mitigating circumstance recognition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already thoroughly addressed the gravity of the offense under Article 131-bis of the Penal Code, considering the intensity of intent and awareness of detention regime violations. The appellant's arguments regarding generic doubts about intent and the failure to recognize a specific mitigating circumstance were rejected as lacking substantive merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 385 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic doubts regarding the existence of intent or the non-recognition of statutory mitigating circumstances are inadmissible if the lower court has already provided a reasoned and sufficient assessment of the facts and law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARO SIMONE nato a ROMA il 26/03/2000 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25651/25 Ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l'art. 131-bis c.p., in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime detentivo; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di dolo, essendo reiterative delle medesime questioni sull'errore in cui sarebbe incorso l'imputato, escluso con motivazione non illogica; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazione (vedi, Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479) mentre generiche sono le richieste di applicazione di una pena più mite, già determinata nel minimo edittale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 'ere estensore Il P