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Ordinanza — n. 3518/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for absolute generality; lower court's reasoning on health conditions ignored by appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3518/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute generality regarding the lower court's reasoning. The appellant argued the appellate judgment lacked logical coherence concerning the health conditions of the accused, yet the court found the lower court had adequately addressed these facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on absolute generality, failing to specify the grounds for the alleged defects in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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absolute generality inadmissible appeal logical coherence health conditions procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCITO ANGELO nato a POTENZA il 07/03/1961 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 25637/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di evasione anche tenendo conto delle condizioni di salute dell'imputato mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennai