Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of devolution of factual and sentencing issues to appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to devolve the assessment of the crime and excessive sentencing to the appellate court. The sole ground for appeal was a request for continuation with external res judicata, leaving factual and penal evaluations outside the appellate scope. Consequently, the court ruled that such substantive challenges cannot be raised in cassation under the principle of devolution and limited cognition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine substantive issues regarding the crime or the penalty if they were not devolved to the appellate court, as the principle of devolution restricts the cassation judge to procedural errors only.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURINTANO NUNZIA nato a PALERMO il 27/09/1991 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 25624/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente in punto di accertamento del reato, e di eccessività della pena sono inammissibili atteso che tali profili valutativi non sono stati neppure devoluti al giudice di appello, essendo l'unico motivo di appello incentrato sulla richiesta di continuazione con un giudicato esterno; ritenuto che rispetto ai motivi non dedotti con l'appello, le censure afferenti profili in fatto non possono essere affidate al ricorso per cassazione, né può essere rilevato un vizio di motivazione della sentenza di appello rispetto a questioni che non sono state oggetto di impugnazione per il principio devolutivo ed i relativi limiti di cognizione del giudice di appello;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Consigli